Mediazione Civile: Improcedibile la domanda giudiziale se le parti non sono comparse personalmente all’incontro con il mediatore

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Interessante Sentenza in tema di mediazione civile che sembra sancire ancora una volta il riconoscimento dell’istituto, tanto osteggiato dalle parti private, da parte della magistratura.
Con questa decisione il Giudice non solo dichiara non regolarmente espletato il tentativo di mediazione qualora la parte non partecipi personalmente all’incontro con il mediatore ma ne fa derivare da ciò una conseguenza processualmente importante ossia la dichiarazione d’improcedibilità della domanda giudiziale.
Il Giudice arriva a questa conclusione con argomentazioni assolutamente condividibili.
Innanzitutto, spiega il Tribunale, è proprio la natura della mediazione a richiedere che all’incontro con il mediatore siano presenti anche e soprattutto le parti personalmente. L’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti e questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti davanti al mediatore. Nella mediazione, spiega il Giudice, è fondamentale la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo dei rapporti empatici; il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi e i sentimenti dei soggetti coinvolti e questo può farlo solo ascoltando direttamente le parti. Nella mediazione le parti sono le effettive protagoniste del percorso diretto a risolvere il conflitto. Afferma il Giudice che stante questa natura non è pensabile applicare in via analogica al procedimento di mediazione le norme processuali che consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti.
Il Giudice ribadisce poi la necessità che l’incontro di mediazione sia effettivamente espletato. Spiega il Tribunale che pensare di superare la condizione di procedibilità con un verbale di mediazione negativo redatto al termine di un unico incontro nel quale le parti non si presentano personalmente e il mediatore si limita a chiarire ai soli avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione appare particolarmente insensato. Questo perché continua il Giudice gli avvocati (definiti mediatori di diritto) sono già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità e qualora siano presenti le parti queste dovrebbero essere già state messe a conoscenza delle caratteristiche della mediazione dai loro stessi avvocati.
Aspetto molto interessante è, poi, l’affermazione di alcuni compiti e poteri che spetterebbero al mediatore. Secondo il Giudice, il mediatore deve verificare e garantire la puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura e ha l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo, se necessario, un rinvio del primo incontro sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che nonostante le iniziative adottate la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri.

(Tribunale di Vasto, Sentenza del 09.03.2015, Giudice dott. Fabrizio Pasquale)

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