Periodo di comporto – Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare l’approssimarsi della scadenza

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Il datore di lavoro, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non è tenuto a comunicare al lavoratore la prossima scadenza del periodo di comporto.
Questo quanto affermato nella recentissima Sentenza n. 3645 del 26.02.2016 con la quale la Suprema Corte ha ribadito il principio già fatto proprio in altre precedenti pronunce.
La risoluzione del rapporto di lavoro, in questo caso, spiegano i Giudici, è la conseguenza di un’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento in cui l’assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva. Non assume pertanto alcun rilievo la mancata conoscenza da parte del lavoratore della durata complessiva delle malattie e la mancata comunicazione dell’avvicinarsi del superamento del comporto da parte del datore di lavoro, in mancanza di un obbligo contrattuale, non costituisce alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Nella specie, pur in presenza di una norma della contrattazione collettiva con la quale era previsto che l’impresa su richiesta del lavoratore interessato avrebbe dovuto fornire annualmente la situazione relativa al periodo di comporto, la mancata comunicazione dell’avvicinarsi della scadenza del periodo di comporto non costituisce comunque una responsabilità del datore di lavoro in quanto l’obbligo della comunicazione era stato subordinato dalle parti alla previa richiesta di notizie da parte del dipendete e non vi era prova in atti che il lavoratore avesse inoltrato la richiesta e non avesse avuto risposta.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3645 del 24.02.2016)

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