NON LICENZIABILE IL DIPENDENTE SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVA IL CALO DEL FATTURATO

Inviato da:

Il dipendente non può essere licenziato se il datore non prova che c’è stato un reale calo del fatturato tale da costringere l’azienda a ridurre il personale.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recentissima Sentenza n. 21631/15 del 23.10.2015.
I Giudici della Suprema Corte, nel motivare la decisione, partono dall’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa” e che pertanto “al giudice spetta solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore” .
Ne consegue, continua la Corte, che non si può sindacare la scelta dell’imprenditore che decide di sopprimere il settore lavorativo o il reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, «sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato».
Nella specie, il tutto nasce da un ricorso per l’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall’azienda sulla base di una asserita crisi economica a causa della quale aveva dovuto ridurre i costi del personale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello Territoriale hanno dichiarato illegittimo il licenziamento impugnato.
In particolare la Corte d’Appello ha ritenuto di poter condividere le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale dopo aver appurato che dalla relazione sulla gestione del bilancio era emerso che nell’anno in cui era stato disposto il licenziamento l’azienda non aveva «sofferto» la crisi economica lamentata, cominciata solo qualche tempo dopo e che non aveva per nulla interessato il settore presso cui era addetto il dipendente; reparto che aveva, addirittura, conosciuto una crescita dei ricavi.
La Suprema Corte, con la Sentenza in commento, ha confermato la decisione della Corte motivando la decisione sui principi sopra detti sottolineando come il Giudice “non ha esteso la sua valutazione all’opportunità ed alla congruità della scelta imprenditoriale adottata ma ha accertato la mancanza di prova, il cui onere incombeva sul datore di lavoro, in merito all’esistenza delle ragioni aziendali poste a fondamento del provvedimento”.

0