NESSUN MANTENIMENTO SE IL FIGLIO MAGGIORENNE PERDE IL LAVORO

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Facendo riferimento al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità la Corte di Appello di Catania afferma che una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l’autonomia economica, mediante l’espletamento di una attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, la sopravvenuta circostanza della perdita del lavoro non può far sorgere un obbligo di mantenimento in capo al genitore.
In simili fattispecie, infatti, i presupposti per il diritto al mantenimento erano già venuti meno e non possono sorgere nuovamente con la perdita del lavoro. In tali casi può eventualmente sorgere il diritto agli alimenti basato su presupposti diversi.

(Corte di Appello di Catania, Sezione della persona e della famiglia, Decreto 26 novembre 2014)

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