La negoziazione assistita è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie residuale rispetto ad altre specifiche procedure quali la mediazione e la conciliazione introdotto con il D.L. 132/2014.
Il procedimento di negoziazione assistita consiste nell’invito fatto, tramite un avvocato, all’altra parte di stipulare una convenzione. L’altra parte deve fornire una risposta entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Se l’invito è accettato e si raggiunge un accordo questo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Ai sensi del D.L.132/2014 la negoziazione assistita è un procedimento obbligatorio sia per chi vuole esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza limiti d’importo) sia per chi intenda proporre una domanda per il pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro (sono esclusi i casi in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità).