L’Avv. Rossi Silvia dal 2011 svolge anche l’attività di Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Forense istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Mantova.
La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo al processo civile. Ha una durata di legge non superiore ai 3 mesi.
Il mediatore, professionista, terzo e imparziale, assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole che soddisfi gli interessi di tutti i soggetti partecipanti alla mediazione e può anche formulare una proposta per la risoluzione della controversia.
La procedura di mediazione può essere facoltativa quando le parti di loro spontanea volontà decidono di ricorrere a tale tipo di procedura oppure obbligatoria o delegata.
E’ obbligatoria per quelle tipologie di controversie espressamente indicate dalla legge e per le quali prima di intraprendere la procedura giudiziaria la legge stessa richiede il preventivo passaggio dinanzi al mediatore pena l’improcedibilità della domanda formulata dinanzi al Giudice.
E’ infine delegata quando, in una causa già in corso, è il Giudice istruttore che sospende il processo e invita le parti a esperire la mediazione.
Il raggiungimento di un accordo può avvenire spontaneamente ovvero mediante adesione alla proposta del mediatore.
L’accordo raggiunto in mediazione ha efficacia di titolo esecutivo, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, nonché titolo per l’espropriazione forzata e per le esecuzioni in forma specifica a seguito dell’omologazione giudiziale.
La legge ha previsto dei benefici fiscali. Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, e l’imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.