MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE: gli assegni familiari concorrono ad integrare la somma mensile

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Interessante sentenza della Corte di Cassazione Penale che non può non avere risvolti anche in sede civile in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio minore naturale.

La Suprema Corte, Sezione Penale, con la Sentenza n. 44765 del 09.11.2015 ha escluso la condanna per il reato ex articolo 570 C.p. a carico dell’obbligato al mantenimento laddove l’importo versato, ma solo al netto degli assegni familiari, sia inferiore a quanto stabilito.
Nella specie, è esclusa la condanna ex art 570 c.p. in quanto il genitore naturale obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento nella misura complessiva di €350,00 mensili raggiungeva tale somma con l’importo degli assegni familiari. Assegni che una volta percepiti dall’INPS girava direttamente e mensilmente al genitore convivente con il minore.
Deve ritenersi, motivano i Giudici, che, in assenza di diversa specifica indicazione del giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorra ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso è obbligato.
Precisano i Giudici che nel caso in esame “il padre e la madre della bambina non sono sposati ed è dunque escluso un obbligo di legge nell’attribuire gli assegni familiari al genitore convivente laddove l’articolo 211 della legge 151/75 riconosce il diritto al solo coniuge”. E, continuano, nell’ipotesi di genitori non sposati, lo stesso Inps nella circolare 104/12 chiarisce che il titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia è sempre e soltanto il genitore naturale che lavora (o percepisce l’indennità sostitutiva di retribuzione). La scelta di attribuire gli assegni familiari all’altro genitore da parte dell’obbligato al mantenimento è dunque spontanea e partendo dalla sua percezione diretta può liberamente decidere di riconoscerli periodicamente nei confronti dell’altro genitore, nell’interesse del minore.

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