LICENZIATO IL LAVORATORE CHE FA TROPPE ASSENZE PER MALATTIA

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La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con Ordinanza emessa nel gennaio 2015 si allinea con i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18678 del 04.09.2014 e ribadisce la legittimità del licenziamento del lavoratore che fa troppe assenze per malattia.

Secondo queste pronunce il licenziamento può essere legittimamente irrogato anche qualora l’assenza per malattia non superi il periodo di comporto.

Nella specie è però bene sottolineare che la malattia non viene in rilievo di per sè; il licenziamento non è fondato sulla durata dei periodi di malattia fruiti dal lavoratore ma sullo scarso rendimento della prestazione da lui resa a seguito delle assenze in questione anche se incolpevoli.

Il ragionamento dei Giudici per dichiarare legittimo il licenziamento parte dall’esame dell’art. 3 della legge 604/1966 e, quindi, dai presupposti della risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo ossia il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore e le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Le assenze reiterate effettuate dal lavoratore, spiegano i Giudici, comunicate peraltro all’ultimo momento e agganciate ai giorni di riposo, determinano uno scarso rendimento ed una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale.

Il licenziamento è quindi considerato legittimo qualora sia provata, anche per la modalità con cui le assenze si verificano e sulla base della valutazione complessiva del comportamento del lavoratore, una violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e a lui imputabile che provochi un’enorme sproporzione tra gli obbiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.

Per leggere i testi integrali relativi alle due sentenze, clicca qui per la prima sentenza & qui per la seconda sentenza.

 

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