LICENZIATO IL DIPENDENTE CHE HA UNO SCARSO RENDIMENTO

Inviato da:

Può essere licenziato il dipendente che ha uno scarso rendimento; questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14310 del 09 luglio 2015. Hanno motivato i Supremi Giudici che il lavoratore pur non essendo vincolato a un risultato deve eseguire la propria attività con diligenza e professionalità. Quando tale diligenza e professionalità, confrontata, in un apprezzabile periodo di tempo, con quella media degli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni non è rispettata, il datore di lavoro può licenziare il dipendente per scarso rendimento in quanto inadempiente.
Il licenziamento per scarso rendimento, spiegano gli Ermellini, costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e segg. cod. civ. Ragion per cui, continuano, ove siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione.
Nella specie il parametro utilizzato e dichiarato legittimo è l’attività degli altri colleghi assegnati alle stesse mansioni. Sulla base di questo parametro la Corte territoriale, con la sentenza impugnata e confermata dalla Cassazione, aveva accertato la veridicità della contestazione formulata dal datore di lavoro ossia la significativa sproporzione tra i risultati ottenuti dal lavoratore licenziato e quelli realizzati, nello stesso lasso di tempo, dagli altri dipendenti.

(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14310/2015 del 09 luglio 2015)

Per leggere il testo integrale della sentenza, clicca qui

Visita la nostra pagina dedicata al diritto del lavoro.

0