La persona non abbiente può chiedere di essere assistita in un giudizio da un avvocato, iscritto nelle apposite liste, a spese dello Stato purché le sue difese non risultino manifestamente infondate.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente il quale valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità emette il provvedimento di accoglimento della domanda e ne trasmette copia all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.