Rischia la condanna per guida in stato di ebrezza chi circola in bicicletta ubriaco; ma no al ritiro della patente.

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Anche chi circola in bicicletta se ubriaco può commettere il reato di guida in stato di ebrezza ed essere per ciò condannato. Ma non può essere ritirata la patente.
Questi i principi affermati dalla Cassazione con la Sentenza n. 17684 del 28 aprile 2015.
La Corte di legittimità ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il reato di guida in stato di ebrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta. Riveste infatti a tal fine un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
Ma in questi casi l’agente che accerti la violazione non potrà ritirare la patente. Ciò in quanto, afferma la Cassazione, la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente.

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